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Proposta di modifica n. 5.40 al ddl C.1920 in riferimento all'articolo 5.
  • status: Approvato

testo emendamento del 05/02/14

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di promozione del Made in Italy e dei rapporti economici e commerciali italiani con l'estero nonché di sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese italiane, in deroga ai limiti ed alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, l'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane – è autorizzata ad assumere un contingente di personale attraverso lo scorrimento della graduatoria in corso di validità dei vincitori del concorso pubblico nei ruoli del personale dell'ICE, Area funzionale C, Posizione economica C1, bandito nel 2008 e la cui graduatoria è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2010. A tal fine, ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la dotazione organica dell'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane – è ampliata da 450 a 482 unità. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1,5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016, si provvede a carico del Capitolo 2532 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per il triennio 2014-2016.