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Sub Emendamento n. 0.8.624.70 al ddl C.1920 in riferimento all'articolo 8.

testo emendamento del 05/02/14

  Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 147-bis, apportare le seguenti modifiche:
   1) il comma 1 è sostituito con seguente:
  1. Ferma restando, a tutela della concorrenza, la libertà del danneggiato di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modificazioni ed integrazioni, in alternativa al risarcimento per equivalente, è facoltà delle imprese di assicurazione, in assenza di responsabilità concorsuale, effettuare il risarcimento mediante liquidazione delle somme necessarie per la riparazione a regola d'arte del veicolo danneggiato, fornendo idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria. L'impresa di assicurazione che intende avvalersi della facoltà di cui al primo periodo comunica all'IVASS entro il 20 dicembre di ogni anno e, per l'anno 2014, entro il 30 gennaio, l'entità della riduzione del premio prevista in misura non inferiore al cinque per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell'anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 20 gennaio 2014, sentito l'IVASS, sono individuate le aree territoriali nelle quali sono applicate riduzioni del premio non inferiori al dieci per cento dell'importo come calcolato nel secondo periodo. Le aree di cui al terzo periodo sono individuate sulla base dei seguenti criteri, riferiti ai dati dell'anno precedente: numero dei sinistri denunciati, entità dei rimborsi, numero dei casi fraudolenti riscontrati dall'autorità giudiziaria. I dati sono desumibili anche dall'archivio integrato informatico di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gestito dall'IVASS. Nelle more dell'adozione del citato decreto del Ministero dello sviluppo economico si applicano le riduzioni del cinque per cento. Nel caso previsto dal presente articolo la somma corrisposta a titolo di risarcimento è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione, con contestuale presentazione della documentazione fiscale. Resta comunque fermo il diritto del danneggiato all'integrale risarcimento dei danni subiti.
   2) dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati i criteri e i parametri tecnici per l'effettuazione delle riparazioni a regola d'arte al fine di garantire le condizioni di sicurezza e funzionalità dei veicoli, sulla base di un accordo fra le Associazioni nazionali maggiormente rappresentative del settore dell'autoriparazione e l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, sentite le Associazioni dei consumatori riconosciute.