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Sub Emendamento n. 0.8.624.153 al ddl C.1920 in riferimento all'articolo 8.

testo emendamento del 05/02/14

  Al comma 1, lettera f) apportare le seguenti modifiche:
   a) al capoverso Art. 150-ter sostituire la rubrica con la seguente: «Art. 150-ter. (Cessione del credito).»;
   b) al capoverso Art. 150-ter sostituire il comma 1 con il seguente: «In caso di cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la somma da corrispondersi a titolo di rimborso delle spese di riparazione dei veicoli danneggiati è versata direttamente all'impresa di autoriparazione abilitata ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modificazioni che ha eseguito le riparazioni, con contestuale presentazione della documentazione fiscale, fatto salvo il diritto del danneggiato e del cessionario all'integrale risarcimento dei danni subiti».