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Sub Emendamento n. 0.8.624.174 al ddl C.1920 in riferimento all'articolo 8.

testo emendamento del 05/02/14

  Al comma 1, lettera f) n. 2 dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente:
  L'assicurato ha il pieno diritto di provvedere a scegliere liberamente modalità di cura e di tutela della propria salute senza che l'assicuratore possa opporgli limitazioni risarcitorie.