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Sub Emendamento n. 0.13.133.1 al ddl C.1920 in riferimento all'articolo 13.

testo emendamento del 05/02/14

  Dopo le parole del danno subito aggiungere infine il seguente periodo:
  L'indennizzo previsto dalla presente disposizione è erogato solo dopo sentenza di primo grado di condanna e nel caso in cui i colpevoli risultano ignoti a chiusura delle indagini preliminari.