Proposta di modifica n. 3.4 al ddl S.1212 in riferimento all'articolo 3.
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testo emendamento del 05/02/14

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 3. - 1. In sede di prima applicazione, le città metropolitane di cui all'articolo 2, comma 1, sono costituite sul territorio delle province omonime con l'insediamento del consiglio metropolitano e esercitano le funzioni delle province soppresse nonché le funzioni di cui all'articolo 8. Fino a tale data sono prorogati gli organi di governo delle Province.

        2. In sede di prima applicazione, il consiglio metropolitano di cui al comma 1 è eletto, entro il 30 settembre 2014, dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia, riuniti in collegi in numero uguale a quello dei componenti del consiglio metropolitano, secondo le disposizioni dell'articolo 5. Il sindaco metropolitano è eletto nell'ambito del consiglio metropolitano nel giorno del suo insediamento.

        3. Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano provvedono alla gestione della città metropolitana che succede alla provincia soppressa in tutti i rapporti attivi e passivi.

        4. Il consigiio metropolitano, entro il 31 dicembre 2014, adotta la proposta di statuto metropolitano, sulla base delle indicazioni emerse dai comuni del territorio, nella quale sono definite le funzioni, le dimensioni territoriali e l'organizzazione della città metropolitana.

        5. Entro il 30 aprile 2015 lo statuto è approvato definitivamente dalla conferenza metropolitana, di cui all'articolo 7, convocata dal sindaco metropolitano.

        6. Lo statuto individua le modalità di elezione degli organi di governo metropolitani, in modo che essi siano comunque eletti in prima applicazione alla scadenza del mandato degli organi di governo del comune capoluogo, scegliendo tra le seguenti opzioni:

            a) l'elezione degli organi di governo della città metropolitana a suffragio universale diretto, secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale, previste dal decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, nel caso in cui nello statuto metropolitano sia prevista la costituzione di zone omogenee dotate di autonomia amministrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8;

            b) l'elezione di secondo grado degli organi di governo della città metropolitana, secondo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

        7. I comuni possono esercitare le iniziative previste dall'articolo 133 della Costituzione per modificare le circoscrizioni delle città metropolitane.

        8. Per la Città metropolitana di Reggio Calabria il termine previsto al comma 2 è riferito all'anno 2016».