Proposta di modifica n. 5.5 al ddl S.1212 in riferimento all'articolo 5.

testo emendamento del 05/02/14

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

        1. Il Consiglio metropolitano è eletto in via diretta dai cittadini dell'area metropolitana o in secondo grado dai sindaci e dai consiglieri comunali in carica dei comuni dell'area metropolitana, secondo quanto stabilito dallo statuto metropolitano.

        2. In ogni città metropolitana è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri metropolitani ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione.

        3. Con decreti del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n.122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli metropolitani».