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Proposta di modifica n. 6.7 al ddl C.676 in riferimento all'articolo 6.
  • presentato il 24/04/2013 in Comm. spec. esame ddl di conversione di decreti legge della Camera da Francesco SANNA (PD)

testo emendamento del 24/04/13

  Sopprimere i commi 6 e 7.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Compensazione dei crediti da condanna giurisdizionale dello Stato).

  1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati, nei confronti dello Stato o della pubblica amministrazione statale convenuta, per il passaggio in giudicato di una sentenza di condanna al pagamento di somme di danaro, possono essere compensati, con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, con le somme dovute a seguito di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, di definizione ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, dell'articolo 5-bis, dell'articolo 11, comma 1-bis, e di acquiescenza ai sensi dell'articolo 15, dello stesso decreto legislativo, di definizione agevolata delle sanzioni ai sensi degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 997, n. 472, di conciliazione giudiziale ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, di mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis, dello stesso decreto. A tal fine è necessario che il credito sia dichiarato da sentenza di un organo giurisdizionale dotata, ai sensi dell'articolo 474, secondo comma, numero 1 del codice di procedura civile, di efficacia esecutiva, e che non sia stato soddisfatto. La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici dall'Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con modalità, idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito, stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, trattiene l'importo mediante riduzione delle somme dovute allo Stato a qualsiasi titolo, a Seguito della ripartizione delle somme riscosse ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  2. Nelle controversie di cui ai commi 6-bis e 6-quater dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il contributo unificato versato dal privato ricorrente dà luogo alla compensazione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità di cui al comma 1, laddove concorrano tutte le seguenti condizioni:
   a) effettivo versamento del contributo, in assenza del patrocinio a spese dello Stato;
   b) passaggio in giudicato della sentenza di condanna alle spese, nei confronti dello Stato o della pubblica amministrazione stata le convenuta;
   c) mancata inclusione dell'ammontare del contributo nel giudizio di ottemperanza ovvero nell'istanza di precetto esecutivo per l'esecuzione della sentenza di cui alla lettera b);
   d) imputazione al periodo d'imposta immediatamente successivo al passaggio in giudicato di cui alla lettera b).

  3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, all'equo indennizzo riconosciuto a norma della legge 24 marzo 2001, n. 89 si applica la procedura di cui al comma 1. Ai fini dell'articolo 474, secondo comma, numero 1 del codice di procedura civile, è attribuita efficacia esecutiva all'equo indennizzo accordato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
  4. Alla legge 24 marzo 2001, n. 89, dopo l'articolo 5-quater è inserito il seguente:
  «Art. 5-quinquies – Esecuzione forzata.

  1. Al fine di assicurare un'ordinata programmazione dei pagamenti dei creditori di somme liquidate a norma della presente legge, non sono soggetti ad esecuzione forzata i fondi e le contabilità speciali del Ministero dell'economia e delle finanze destinati al pagamento di somme liquidate a norma della legge 24 marzo 2001, n. 89. La riscossione coattiva di somme liquidate a norma della presente legge avviene esclusivamente secondo le disposizioni recate dai seguenti commi.
  2. Non sono soggetti ad esecuzione forzata i fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria, nonché le aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia e della Presidenza del Consiglio dei ministri, destinati al pagamento di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Ad iniziativa dei creditori delle somme di cui al comma 1, neppure sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento presso la Tesoreria centrale e presso le Tesorerie provinciali dello Stato. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati alla Tesoreria centrale e alle Tesorerie provinciali dello Stato non determinano obblighi di accantonamento da parte delle Tesorerie medesime, né sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate. Le Tesorerie in tali casi rendono dichiarazione negativa, richiamando gli estremi della presente disposizione di legge.
  3. I creditori delle somme di cui al comma 1, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, eseguono i pignoramenti e i sequestri esclusivamente secondo le disposizioni del libro III, titolo II, capo II del codice di procedura civile, con atto notificato ai Ministeri di cui all'articolo 3, comma 2, ovvero al funzionario delegato del distretto in cui è stato emesso il provvedimento pagamento relativamente alle somme pignorate. L'atto di cui al primo periodo allega, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, il provvedimento giurisdizionale posto in esecuzione, dotato di efficacia esecutiva ai sensi dell'articolo 474, secondo comma, numero 1 del codice di procedura civile. L'ufficio competente presso i Ministeri di cui all'articolo 3, comma 2, a cui sia stato notificato atto di pignoramento o di sequestro, ovvero il funzionario delegato sono tenuti a vincolare l'ammontare per cui si procede, sempreché esistano in contabilità fondi soggetti ad esecuzione forzata; la notifica rimane priva di effetti riguardo agli ordini di pagamento che risultino già emessi.
  4. L'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, si applica anche ai fondi destinati al pagamento di somme liquidate a norma della presente legge, ivi compresi quelli accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni interessate.
  5. Alla copertura dei maggiori oneri, eventualmente derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede ai sensi del comma 3 dell'articolo 9.