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Proposta di modifica n. 13.7 al ddl S.1212 in riferimento all'articolo 13.
argomenti:  

testo emendamento del 05/02/14

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 13. – 1. Il Presidente della Provincia è eletto direttamente dai cittadini a suffragio universale insieme al Consiglio provinciale secondo le vigenti disposizioni di legge.

        2. Il Presidente della Provincia dura in carica cinque anni.

        3. Il presidente della Provincia può nominare un vicepresidente, scelto tra i consiglieri provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in ogni casi in cui questi ne sia impedito».