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Proposta di modifica n. 17.125 al ddl S.1212 in riferimento all'articolo 17.

testo emendamento del 05/02/14

Sostituire il comma 5 con il seguente:

        «5. Lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, dispongono in ordine alle funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 1 del presente articolo, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione».