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Proposta di modifica n. 2.2 al ddl S.825 in riferimento all'articolo 2.
  • status: Ritirato
argomenti:    

testo emendamento del 15/07/13

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

        «2-bis. Non possono far parte della Commissione le persone condannate per un delitto non colposo ovvero a pena detentiva superiore a mesi dieci e giorni venti di reclusione per delitto colposo. Non possono altresì far parte della Commissione le persone nei confronti delle quali è stato disposto il decreto di cui all'articolo 429 del codice di procedura penale, o per le quali sia stata esercitata l'azione penale ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale o che abbiano ricevuto una informazione di garanzia ai sensi dell'articolo 369-bis del codice di procedura penale per un delitto non colposo o per un delitto colposo per il quale sia prevista una pena superiore a mesi dieci e giorni venti di reclusione.

        2-ter. Qualora una delle situazioni previste nel comma 2 sopravvenga, successivamente alla nomina, a carico di uno dei componenti della Commissione, questi viene immediatamente sostituito dal Presidente della Camera di appartenenza.