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Proposta di modifica n. 21.57 al ddl S.1212 in riferimento all'articolo 21.

testo emendamento del 05/02/14

Al comma 2, lettera c), capoverso ''5-ter'', sostituire il primo periodo con il seguente: «Il segretario dell'unione di comuni è nominato dal presidente ed è scelto tra i segretari dei comuni facenti parte dell'unione di comuni. Per garantire l'assenza di maggiori oneri per la finanza pubblica per le nuove sedi così costituite, con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del consiglio direttivo dell'albo nazionale dei segretari e previo parere della Conferenza unificata, è conseguentemente riproporzionato il numero delle sedi di segreteria dei comuni aderenti alle unioni.»

        Conseguentemente, all'articolo 23, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) le funzioni di responsabile anticorruzione sono svolte, di norma e salvo diversa e motivata scelta del Presidente, dal segretario dell'unione;»