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Proposta di modifica n. 24.20 al ddl S.1212 in riferimento all'articolo 24.

testo emendamento del 05/02/14

Sostituire il comma 3 con il seguente:

        «3. I trasferimenti di personale e di risorse finanziarie, tra l'unione che esercita funzioni fondamentali dei comuni e i comuni che ne fanno parte, sono sempre ammessi e rispondono alle esigenze organizzative degli enti coinvolti nel sistema. Si applicano altresì le seguenti disposizioni:

            a) se il comune soggetto al patto di stabilità esercita una o più funzioni fondamentali mediante l'unione di comuni di cui fa parte, le risorse trasferite per l'esercizio delle funzioni fondamentali dal comune medesimo all'unione non sono computate nel patto di stabilità del comune, a decorrere dallo stesso anno in cui si verifica detto esercizio associato e fintantoché esso permane;

            b) il comune può cedere all'unione, in tutto o in parte, il proprio spazio di indebitamento, perché sia utilizzato dall'unione per l'esercizio delle funzioni fondamentali affidate, a incremento dello spazio di indebitamento dell'unione; lo spazio di indebitamento ceduto dal comune comporta la corrispondente rideterminazione in diminuzione di quello del comune medesimo;

            c) le unioni di comuni possono richiedere mutui alla Cassa Depositi e Prestiti per opere attinenti alle funzioni fondamentali esercitate per conto dei comuni, a condizione che i comuni interessati assumano pro quota l'obbligo di restituzione delle somme in caso di mancato adempimento dell'unione;

            d) alle unioni e ai comuni che ne fanno parte, che abbiano trasferito personale all'unione medesima, si applicano unicamente i limiti, previsti dall'articolo 76, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativi agli enti che possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente; l'unione provvede al di fuori del limite del 40 per cento alle assunzioni obbligatorie previste dalla legge per le categorie protette;

            e) ai fini dell'adempimento di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 78/2010, e successive modificazioni, il calcolo ivi previsto può essere effettuato considerando complessivamente l'unione di comuni e tutti i comuni che ne fanno parte, sulla base di un accordo associativo o di disposizioni statutarie; gli enti che si avvalgono di detto calcolo sono tenuti a trasmettere comunicazione al ministero dell'economia e delle finanze evidenziando le norme applicate e il sistema di calcolo utilizzato;

            f) i comuni che esercitano tutte le funzioni fondamentali mediante l'unione di cui fanno parte e che hanno trasferito il relativo personale sono considerati adempienti, fintantoché detto esercizio associato perdura, agli obblighi di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 296/2006; negli altri casi, i singoli comuni che hanno trasferito personale all'unione per le funzioni fondamentali a essa affidate sono considerati adempienti se sono in grado di evidenziare i risultati conseguiti per effetto del trasferimento di personale e di risorse all'unione, quando il nuovo assetto è idoneo a determinare una complessiva riduzione delle spese di personale e la razionalizzazione e lo snellimento delle strutture burocratico-amministrative. Resta comunque ferma, in caso di recesso del comune dall'unione o di scioglimento dell'unione, la possibilità del comune di riassumere il personale già trasferito all'unione;

            g) l'unione e i comuni che ne fanno parte, sulla base delle disposizioni statutarie dell'unione o di espressa convenzione, stabiliscono una comune politica di miglioramento delle performance e correlati sistemi di valutazione e premialità; a tal fine, la contrattazione decentrata è condotta a livello di unione, per tutti i dipendenti dei comuni e dell'unione, previa definizione di un'unica delegazione trattante;

            h) in caso di trasferimento di personale dal comune all'unione di comuni, le risorse già quantificate sulla base degli accordi decentrati, e destinate nel precedente anno dal comune a finanziare istituti contrattuali collettivi ulteriori rispetto al trattamento economico fondamentale, confluiscono nelle corrispondenti risorse dell'unione; i comuni provvedono a ridurre le corrispondenti risorse sui fondi di propria competenza;

            i) l'unione di comuni può incrementare le risorse trasferite ai sensi della lettera h) per un importo non superiore al 20% rispetto a quelle precedentemente destinante dai comuni ai medesimi servizi, quando ciò sia necessario per garantire l'omogeneità dei servizi su tutto il territorio su cui l'unione esercita tali funzioni; la deliberazione dell'unione deve motivare i maggiori servizi istituiti rispetto a quelli già svolti dai singoli comuni».