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Proposta di modifica n. 25.95 al ddl S.1212 in riferimento all'articolo 25.
argomenti:  

testo emendamento del 05/02/14

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

        «14-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la modifica delle norme del decreto legislativo n. 267 del 2000 sull'elezione del sindaco e del consiglio comunale del comune derivante da fusione di due o più comuni, che si applicano limitatamente al primo mandato amministrativo. Per l'esercizio della delega, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

            a) il consiglio comunale del comune derivante da fusione è composto da un numero di consiglieri pari a quello spettante al comune medesimo sulla base della popolazione complessiva, incrementato del venti per cento, con arrotondamento all'unità superiore, e comunque incrementato di un numero di consiglieri non inferiore a tre;

            b) il territorio del comune derivante da fusione è articolato in circoscrizioni elettorali corrispondenti ai comuni estinti a seguito della fusione, cui sono assegnati un numero di consiglieri da eleggere in proporzione alla popolazione della circoscrizione, e comunque in modo tale che alla circoscrizione più piccola siano assegnati almeno due consiglieri da eleggere;

            c) la presentazione dei candidati alla carica di sindaco e delle liste collegate, con le relative sottoscrizioni, deve essere effettuata contestualmente e in un uniço modello di presentazione, in modo tale che risulti che tutti i candidati alla carica di sindaco siano presenti in ogni circoscrizione e che in ogni circoscrizione vi sia almeno una lista di candidati collegata al candidato sindaco;

            d) le liste aventi il medesimo contrassegno, presentate in più circoscrizioni in collegamento con il medesimo candidato alla carica di sindaco, si considerano tra di loro collegate ai fini della individuazione della cifra elettorale comunale di lista e della distribuzione dei seggi tra le liste collegate al medesimo candidato a sindaco;

            e) si applica, per quanto compatibile con i presenti criteri, il sistema elettorale dei comuni superiori a 15.000 abitanti.».