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Proposta di modifica n. 4.34 al ddl S.843 in riferimento all'articolo 4.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 15/07/13

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

        «5-bis. In via sperimentale, per l'anno d'imposta 2013, ai fini del calcolo dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, non rientrano nel calcolo della base imponibile i redditi da lavoro dipendente o assimilati di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), e l), del citato decreto del Presidente della Repubblica n.  917 del 1986, percepiti nei mesi di luglio, agosto e settembre dell'anno 2013, nel limite massimo di 5.000 euro annui. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 5-ter.

        5-ter. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento».