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Articolo aggiuntivo n. 29.0.25 al ddl S.1212 in riferimento all'articolo 29.

testo emendamento del 05/02/14

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Esercizio diretto delle funzioni fondamentali e delega al governo per la soppressione di enti intermedi e strumentali)

        1. Le funzioni amministrative sono in via generale esercitate dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane e non possono essere:

            a) attribuite ad enti o agenzie statali o regionali né ad enti o agenzie di enti locali diversi da quelli cui tali funzioni sono attribuite;

            b) esercitate da enti o agenzie statali o regionali né da enti o agenzie di enti locali diversi da quelli cui tali funzioni sono attribuite.

        2. A decorrere dall'effettivo trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni amministrative, nonché dall'effettivo finanziamento delle medesime funzioni, in conformità ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, cessa ogni forma di finanziamento delle funzioni esercitate in contrasto con le disposizioni di cui al comma precedente e sono nulli gli atti adottati nell'esercizio delle suddette funzioni.

        3. Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le Regioni, in ordine alla loro rispettiva competenza legislativa, provvedono all'accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati che svolgono funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti locali e al trasferimento delle relative funzioni ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione.

        4. In attuazione delle disposizioni della presente legge sulle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, il Governo è delegato ad emanare specifici decreti legislativi entro il 30 dicembre 2014, previo il parere della Conferenza unificata e delle commissioni parlamentari competenti, da esprimersi entro 30 giorni, per abrogare le disposizioni di legge statale in materia di consorzi di bonifica, bacini imbriferi montani, ATO acque e rifiuti, Comunità montane che siano in contrasto con il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni al fine di trasferire le loro competenze alle Province e alle Città metropolitane».