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Proposta di modifica n. 4.35 al ddl S.843 in riferimento all'articolo 4.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 15/07/13

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

        «5-bis. Entro tre mesi dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'interno provvede, senza ulteriori oneri, ad effettuare un monitoraggio presso gli Sportelli unici per l'immigrazione e gli Uffici immigrazione delle Questure al fine di stabilire l'effettivo fabbisogno di personale di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo 2007, n.  3576».