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Proposta di modifica n. 4.405 al ddl C.1920 in riferimento all'articolo 4.

testo emendamento del 07/02/14

  Al comma 1, capoverso Art. 252-bis, comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La revoca dell'onere reale per tutti i fatti antecedenti all'accordo di programma previsto dalle misure volte a favorire la realizzazione delle bonifiche dei siti di interesse nazionale, è subordinata al rilascio della certificazione dell'avvenuta bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati ai sensi dell'articolo 248 del Codice ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

testo modificato nel corso della seduta del 10/02/14

  Al comma 1, capoverso Art. 252-bis, alinea 6, aggiungere infine il seguente periodo: La revoca dell'onere reale per tutti i fatti antecedenti all'accordo di programma previsto dalle misure volte a favorire la realizzazione delle bonifiche dei siti di interesse nazionale è subordinata, nel caso di soggetto interessato responsabile della contaminazione, al rilascio della certificazione dell'avvenuta bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati ai sensi dell'articolo 248 del codice ambientale. Nel caso di soggetto interessato responsabile della contaminazione i contributi e le misure di cui alla lettera e) del comma 2 non potranno riguardare le attività di messa in sicurezza, di bonifica e di riparazione del danno ambientale di competenza dello stesso soggetto ma esclusivamente l'acquisto di beni strumentali alla riconversione industriale ed allo sviluppo economico dell'area.