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Proposta di modifica n. 32.105 al ddl C.1248 in riferimento all'articolo 32.
  • status: Approvato

testo emendamento del 16/07/13

  Al comma 1, lettera c), capoverso comma 5-bis, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le modalità di riconoscimento dei crediti formativi e i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'articolo 6. Tutti gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), e 37, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.

  Conseguentemente, alla lettera d), capoverso comma 14-bis, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le modalità di riconoscimento dei crediti formativi e i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'articolo 6. Tutti gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), e 37, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.