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Proposta di modifica n. 12.37 al ddl C.1920 in riferimento all'articolo 12.

testo emendamento del 07/02/14

  Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   h-bis) all'articolo 6, comma 2, dopo le parole: nel citato articolo 15 sono inserite le seguenti: «anche alle eventuali iscrizioni, annotamenti e ulteriori formalità che si rendano opportune in relazione alle garanzie che assistono i crediti, anche in considerazione del regime di opponibilità prescelto ai sensi del precedente articolo 4».