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Proposta di modifica n. 13.68 al ddl C.1920 in riferimento all'articolo 13.

testo emendamento del 07/02/14

  Dopo il comma 7-bis, aggiungere il seguente:
  7-ter. Quale azione a supporto della competitività delle imprese portuali di cui agli articoli 16, 17, 18, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è prevista una riduzione delle accise sui prodotti energetici per i veicoli e macchine industriali utilizzati esclusivamente in siti portuali, nel limite di spesa annua di 30 milioni di euro. La modalità, la misura e la relativa decorrenza della suddetta riduzione sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante riduzione, in maniera lineare, delle dotazioni correnti relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per un importo pari a 30 milioni di euro annui.