Proposta di modifica n. 13.83 al ddl C.1920 in riferimento all'articolo 13.

testo emendamento del 07/02/14

  Al comma 10, lettera b), dopo il capoverso 3-ter aggiungere il seguente:
  «3-quater. Nelle ipotesi di cui ai commi 3 e 3-bis l'appaltatore è esonerato dagli obblighi relativi alla responsabilità solidale, di cui all'attuale normativa di legge, per il pagamento delle retribuzioni e dei contributi, assistenziali e previdenziali, nei confronti del subappaltatore».