Proposta di modifica n. 14.37 al ddl C.1920 in riferimento all'articolo 14.

testo emendamento del 07/02/14

  Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: previste dall'articolo 10, comma 1, del medesimo decreto legislativo, sono duplicati con le seguenti: relative all'articolo 10, comma 1, del medesimo decreto legislativo, sono incrementati della metà. In ogni caso, nelle ipotesi sanzionatorie disciplinate dall'articolo 18-bis, comma 3, terzo e ultimo periodo, e comma 4, ultimo periodo, è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta nel caso di prima violazione.