Proposta di modifica n. 14.38 al ddl C.1920 in riferimento all'articolo 14.

testo emendamento del 07/02/14

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis)
ferme restando le competenze della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e pur confermandosi l'autonomia funzionale e di programmazione degli enti, INPS, INAIL, Direzioni del lavoro, al fine di evitare sovrapposizioni di interventi, realizzando una maggiore efficacia di coordinamento dell'attività della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale ed iniziative di contrasto al lavoro sommerso e irregolare e di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, una congrua percentuale delle risorse di cui alla lettera d) è destinata al finanziamento di un'apposita banca dati a cui accedono tutti i funzionari, prima di iniziare la verifica ispettiva. La gestione della banca data dati dell'attività ispettiva è affidata, senza ulteriori oneri di spese aggiuntive, all'INPS.