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Articolo aggiuntivo n. 41.010 al ddl C.1248 in riferimento all'articolo 41.
  • status: Approvato

nuova formulazione del 16/07/13

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo).

  1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in deroga a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012 n. 161, i materiali da scavo come definiti all'articolo 1 comma 1 lettera b) del citato decreto, prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti sono sottoposti al regime di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se il produttore dimostra:
   a) che la destinazione all'utilizzo è certa, direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati;
   b) che in caso di destinazione a recuperi ripristini, rimodellamenti, riempimenti, ambientali o altri utilizzi sul suolo non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B tabella 1, allegato 5 al titolo V, parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale;
   c) che in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione l'utilizzo non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime;
   d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre le terre e rocce da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.

  2. Il proponente o il produttore attesta il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 tramite dichiarazione resa all'ARPA ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, precisando le quantità destinate all'utilizzo, i tempi previsti per l'utilizzo e il sito di deposito che non può comunque superare un anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l'opera nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore. L'attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico sanitaria. La modifica dei requisiti e delle condizioni indicate nella dichiarazione di cui al primo periodo sono comunicate entro trenta giorni al comune del luogo di produzione.
  3. Il produttore deve, in ogni caso, confermare alle autorità di cui al comma 2, territorialmente competenti con riferimento al luogo di produzione e di utilizzo, che le terre e rocce da scavo sono state completamente utilizzate secondo le previsioni comunicate.
  4. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali è accompagnato, qualora previsto, dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni.
  5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano, inoltre, ai materiali da scavo derivanti da attività ed opere non rientranti nel campo di applicazione del comma 2-bis dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dal comma 2 dell'articolo 41.
  6. L'articolo 8-bis del decreto-legge 26 aprile 2013 n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è abrogato.