Articolo aggiuntivo n. 42.07 al ddl C.1248 in riferimento all'articolo 42.
  • status: Approvato

testo emendamento del 16/07/13

  Dopo l'articolo 42 aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Semplificazione in merito alle verifiche dell'istituto nazionale della previdenza sociale sull'accertamento dell'invalidità).

  1. I soggetti ai quali è già stata accertata da parte degli uffici competenti una menomazione o una patologia stabilizzate o ingravescente di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 27 settembre 2007, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide o da sindrome di Down, che hanno ottenuto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione sono esclusi dalle visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante da parte degli uffici dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
  2. Il soggetto chiamato dall'INPS per la verifica sull'accertamento del suo stato invalidante effettua le verifiche limitatamente alle situazioni incerte.
  3. Il soggetto chiamato dall'INPS per la verifica sull'accertamento del suo stato invalidante non perde il diritto a percepire l'emolumento economico di cui è titolare anche se i verbali di visita non sono immediatamente vidimati dal responsabile preposto.