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Proposta di modifica n. 10.27 al ddl S.1213 in riferimento all'articolo 10.

testo emendamento del 07/02/14

Al comma 7, dopo il secondo periodo, inserire i seguenti: «Il limite del 5 per cento di cui al primo periodo è elevato al 20 per cento e comunque per un valore complessivo non superiore all'importo massimo di cui all'articolo 11, comma 2, lettera b) in caso di erogazioni effettuate a favore di un singolo partito che abbia caratteristiche esclusivamente regionali. In via transitoria, negli anni 2014, 2015 e 2016 il limite complessivo delle erogazioni e dei contributi che possono essere corrisposti annualmente in favore di un partito di cui al periodo precedente è pari, rispettivamente, al 30, al 25 e al 20 per cento dell'importo dei proventi iscritti nel conto economico del partito o risultante dal rendiconto d'esercizio riferito al penultimo anno antecedente quello dell'erogazione. Alla copertura dell'onere, valutato in 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».