Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 10.29 al ddl S.1213 in riferimento all'articolo 10.

testo emendamento del 07/02/14

Al comma 7, dopo il secondo periodo, inserire i seguenti: «Il limite del 5 per cento di cui al primo periodo è elevato al 20 per cento in caso di erogazioni effettuate a favore di un singolo partito che. abbia caratteristiche esclusivamente regionali. In via transitoria, negli anni 2014, 2015 e 2016 il limite complessivo delle erogazioni e dei contributi che possono essere corrisposti annualmente in favore di un partito di cui al periodo precedente è pari, rispettivamente, al 30, al 25 e al 20 per cento dell'importo dei proventi iscritti nel conto economico del partito o quale risultante dal rendiconto d'esercizio riferito al penultimo armo antecedente quello dell'erogazione. Alla copertura dell'onere, valutato in 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma »Fondi di riserva e speciali« della missione »Fondi da ripartire« dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».