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Proposta di modifica n. 3.34 al ddl S.1215 in riferimento all'articolo 3.
  • status: Inammissibile (Improponibile)

testo emendamento del 10/02/14

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

        «9-bis. Il termine di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2014.

        9-ter. Sono fatte salve le procedure i cui bandi ed avvisi di gara siano stati pubblicati a far data dal 1º gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, a far data dal 1º gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati già inviati gli inviti a presentare offerta».