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Proposta di modifica n. 3.36 al ddl S.1215 in riferimento all'articolo 3.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 10/02/14

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

        «9-bis. Al fine di contenere gli oneri finanziari a carico dei cittadini e delle imprese, a decorrere dal 1º marzo sino al 31 ottobre 2014, è sospesa l'efficacia delle norme statali che, obbligano o autorizzano organi dello Stato ad emanare atti aventi ad oggetto l'adeguamento di diritti, contributi o tariffe a carico di persone fisiche o persone giuridiche in relazione al tasso di inflazione ovvero ad altri meccanismi automatici.

        Ferma restando, relativamente al settore autostradale, la piena efficacia e validità delle previsioni tariffarie contenute negli atti convenzionali vigenti, limitatamente all'anno 2014 gli incrementi tariffari autostradali sono sospesi fino al 31 ottobre 2014 e sono applicati a decorrere dal 1º novembre 2014.

        A decorrere dal 1º marzo sino al 31 ottobre 2014 è altresì sospesa la riscossione dell'incremento del sovrapprezzo sulle tariffe di pedaggio autostradali decorrente dallo gennaio 2014, così come stabilito dall'articolo 19, comma 9-bis, della legge 3 agosto 2009, n. 102. All'onere relativo al periodo 1º marzo 31 ottobre 2014 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n. 228».