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Proposta di modifica n. 6.8 al ddl S.1215 in riferimento all'articolo 6.
  • status: Respinto

testo emendamento del 10/02/14

Dopo il comma 1, aggiungere li seguente:

        «1-bis. Il recupero a carico di ciascuna delle Province incapienti, a valere sui versamenti mensili dell'imposta sui premi delle assicurazioni RC AUTO spettante alle Province medesime, non può essere superiore al 50% del gettito riscosso nello stesso mese dell'anno precedente. Qualora entro il mese di giugno il recupero di cui al precedente periodo effettivamente operato, risulti inferiore al 70 per cento delle somme da recuperare, la predetta soglia non trova più applicazione. Per l'anno 2014 il recupero si riferisce alle annualità 2013 e 2014.

        Entro il 31 gennaio 2014 il Ministero dell'Interno corrisponde alle Province le risorse relative al fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2013, e i trasferimenti erariali per le Province delle regioni Sicilia e Sardegna, ed entro il 30 settembre 2014 le risorse relative all'anno 2014, come derivanti dall'applicazione delle riduzioni di cui al comma 7 dell'art. 16 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e secondo le modalità definite al periodo precedente.

        Dal 1º gennaio 2015 le risorse relative al fondo sperimentale di riequilibrio per le Province delle regioni a statuto ordinario e i trasferimenti erariali per le Province delle regioni Sicilia e Sardegna, sono assegnate per il 50 per cento entro il 1º marzo e per il restante 50 per cento entro il 30 settembre».

        Conseguentemente, all'allegato 1, la colonna dell'anno 2013 si intende anche per l'anno 2014.