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Articolo aggiuntivo n. 7.0.12 al ddl S.1215 in riferimento all'articolo 7.
  • status: Inammissibile (Improponibile)

testo emendamento del 10/02/14

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art.7-bis.

(Misure di razionalizzazione della spesa)

        1. All'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il primo periodo è sostituito dal seguente: "È fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere, a decorrere dal 1º gennaio 2014, nel limite del 50 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, del 60 per cento nell'anno 2016, dell'80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018".

        2. Il comma 562 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è così modificato:

            a) dopo le parole: "non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno" sono aggiunte le seguenti: ", i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti e le Unioni di Comuni";

            b) le parole: "dell'anno 2008" sono sostituite dalle seguenti: "dell'anno 2004".

        3. All'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        "3. l processi associativi di cui precedenti commi sono realizzati garantendo forme eli compensazione fra le spese di personale e le possibilità assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni".

        4. Fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia dì adeguamento dei contratti, per le amministrazioni che all'atto della sottoscrizione dei contratti collettivi decentrati integrativi hanno rispettato i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuali e pluriennali ed i parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, agli atti di costituzione e di utilizzo dei fondi per le risorse decentrate adottati anteriormente ai termini di adeguamento definiti dal citato articolo 65, non si applicano le disposizioni di cui al quinto e sesto capoverso del comma 3-quinquies dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed è esclusa la responsabilità per i soggetti che hanno sottoscritto e dato applicazione ai predetti atti».