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Proposta di modifica n. 16.250 al ddl S.1213 in riferimento all'articolo 16.

testo emendamento del 11/02/14

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Ai partiti e movimenti politici iscritti nel registro nazionale di cui all'articolo 4, comma 2, e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali sono estese, nel limite di spesa di cui al comma 2 del presente articolo, le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi, nonché la disciplina in materia di contratti di solidarietà di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e successive integrazioni. La presente disposizione si applica a prescindere dal numero di dipendenti».

        Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. In via transitoria, per l'anno 2014, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai partiti e ai movimenti politici, nel limite di spesa di cui al comma 2 del presente articolo, ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuto il finanziamento pubblico ai sensi della legge 6 luglio 2012, n. 96 e della legge 3 giugno 1999, n. 157, in relazione alle elezioni svoltesi nell'anno 2013».