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Articolo aggiuntivo n. 27.0.100 al ddl S.1212 in riferimento all'articolo 27.

testo emendamento del 11/02/14

Dopo l'articolo , inserire il seguente:

 

«Art. 27-bis.

 

1. All'articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le lettere a), b), c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

"a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;

b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro".

2. I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 1 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività di cui al titolo III, capo IV (Status degli amministratori locali), della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti.

3. All'articolo 46, comma 2, del testo unico è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nella giunta nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico".».

 

 Conseguentemente, all'articolo 21 sopprimere i commi 5, 6 e 7.