Proposta di modifica n. 3.500 al ddl S.1212 in riferimento all'articolo 3.
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testo emendamento del 11/02/14

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art 3. - (Istituzione delle città metropolitane in sede di prima applicazione). – 1. Le città metropolitane di cui all'articolo 2, comma 1, primo periodo,  e 20 sono costituite alla data di entrata in vigore della presente legge nel territorio delle province omonime.

2. Il comitato istitutivo della città metropolitana è formato dal sindaco del comune capoluogo, che lo presiede, dal presidente della provincia o dal commissario, dal presidente della regione o da loro delegati, nonché dal sindaco di uno dei comuni della città metropolitana, eletto, a maggioranza dei presenti, da un'assemblea dei sindaci dei comuni della città metropolitana, convocata e presieduta dal sindaco del comune capoluogo, che si tiene entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il sindaco eletto decade da componente del comitato nel caso di cessazione dalla carica di sindaco.

3. Il sindaco del comune capoluogo indice altresì le elezioni per una conferenza statutaria per la redazione di una proposta di statuto della città metropolitana. La conferenza è costituita con un numero di componenti pari a quanto previsto all'articolo  4, comma 2, per il consiglio metropolitano, ed è eletta in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 5; le liste sono presentate presso l'amministrazione provinciale il quinto giorno antecedente la data delle elezioni. Le elezioni si svolgono contestualmente all'assemblea dei sindaci di cui al comma 2. La conferenza è integrata dai componenti del comitato istitutivo ed è presieduta dal sindaco del comune capoluogo. La conferenza termina improrogabilmente i suoi lavori il 30 settembre 2014 trasmettendo ai sindaci dei comuni della città metropolitana la proposta di statuto.

4. Fino al 1º luglio 2014, il comitato istitutivo della città metropolitana predispone atti preparatori e studi preliminari in ordine al trasferimento delle funzioni, dei beni immobili, delle risorse finanziarie, umane e strumentali alla medesima città metropolitana. L'incarico di componente del comitato istitutivo e della conferenza statutaria è svolto a titolo gratuito. Il comitato istitutivo, la conferenza statutaria e gli organi della città metropolitana, nella fase di transizione dalla provincia al nuovo ente, si avvalgono degli uffici dell'amministrazione provinciale nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. Fino al 1º luglio 2014 sono prorogati gli organi provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi comprese le gestioni commissariali.

6. In data 1 luglio 2014 le città metropolitane  subentrano alle province omonime, succedono ad esse  in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni applicando lo statuto della provincia; alle città metropolitane, per quanto riguarda le predette funzioni, sono applicate le disposizioni di riordino di cui all'articolo 17.  Dal 1º luglio 2014 fino al 30 settembre 2014 il comitato istitutivo subentra temporaneamente agli organi della provincia e il sindaco del comune capoluogo assume la rappresentanza legale dell'ente. Entro il termine del 30 settembre 2014 si svolgono le elezioni del consiglio metropolitano, indette dal comitato istitutivo e si insedia la conferenza metropolitana

7. Dalla data del 1 ottobre 2014  il comitato istitutivo è soppresso e la città metropolitana opera con gli organi previsti dalla presente legge secondo le competenze da essa stabilite . Le disposizioni dello statuto della provincia relative al presidente della provincia e alla giunta provinciale si applicano al sindaco metropolitano;  le disposizioni relative al consiglio provinciale si applicano al consiglio metropolitano.

8.Entro il 31 dicembre 2014 la città metropolitana approva lo statuto e dal 1 gennaio 2015 la città metropolitana opera con il proprio statuto e i suoi organi, assumendo  anche le funzioni proprie di cui all'articolo 8. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il termine del 31 dicembre 2014 si applica la procedura sostitutiva di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n.131

9. La città metropolitana di Reggio Calabria è costituita, con le procedure di cui al presente articolo, alla scadenza naturale degli organi della provincia ovvero comunque entro trenta giorni dalla decadenza o scioglimento anticipato dei medesimi organi e, comunque, non entra in funzione prima del rinnovo degli organi del comune di Reggio Calabria. I termini di cui al presente articolo sono conseguentemente rideterminati sostituendo la predetta data a quella di entrata in vigore della presente legge. In ogni caso il termine del 1º luglio 2014 è sostituito dal sessantesimo giorno dalla scadenza degli organi provinciali e quello del 1 ottobre 2014 dal centocinquantesimo giorno dalla predetta scadenza. Il termine del 1º gennaio 2015 è sostituito dal duecentoquarantesimo dalla scadenza degli organi provinciali.».