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Articolo aggiuntivo n. 1.01 al ddl C.2027 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 12/02/14

  Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Proroga in materia di commissariamento delle amministrazioni provinciali).

  1. All'articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014».
  2. Al fine di consentire una riforma organica della rappresentanza negli enti locali e di garantire il conseguimento dei risparmi previsti dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché quelli derivanti dal processo di riorganizzazione dell'amministrazione periferica dello Stato, fino all'entrata in vigore della riforma costituzionale in materia di riordino degli enti locali, per gli enti provinciali in cui, nel corso del 2014, si verifichi la scadenza naturale del mandato dei rispettivi organi oppure la scadenza dell'incarico del commissario straordinario nominato ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché in ogni altro caso di cessazione anticipata del mandato degli organi provinciali ai sensi della legislazione vigente, è nominato un commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, per la provvisoria gestione dell'ente fino al 31 dicembre 2014.
  3. Il presidente, la giunta e il consiglio delle province di cui al comma 1 restano comunque in carica fino alla naturale scadenza del mandato.
  4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo Stato con propria legge provvede a trasferire ai comuni e alle unioni di comuni le funzioni conferite alle province dalla legislazione vigente.
  5. Entro il medesimo termine di cui al comma 3, le regioni dispongono il trasferimento ai comuni e alle unioni di comuni delle funzioni da esse conferite alle province, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, tali funzioni siano acquisite dalle regioni stesse, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. In caso di mancato trasferimento delle funzioni da parte delle regioni entro il 30 giugno 2014, si provvede ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
  6. Lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono altresì al trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali per l'esercizio delle funzioni trasferite, assicurando nell'ambito delle medesime risorse il necessario supporto di segreteria per l'operatività degli organi della provincia.