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Proposta di modifica n. 5.2 al ddl C.2027 in riferimento all'articolo 5.

testo emendamento del 12/02/14

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Dopo l'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 13 settembre 2013, n. 108, è aggiunto il seguente comma 2-bis: «Il termine di sei mesi di cui al comma precedente, s'intende prorogato di ulteriori sei mesi qualora chiunque detenga i sistemi antincendio contenenti sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento ne dia comunicazione, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, ai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, indicando l'ubicazione dell'impianto, la natura e la quantità della sostanza secondo il formato di cui all'allegato I.