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Articolo aggiuntivo n. 6.07 al ddl C.676 in riferimento all'articolo 6.
  • status: Id. em. 6.09

testo emendamento del 24/04/13

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Clausola di salvaguardia a tutela dei diritti dei creditori).

  1. Qualora entro il 30 giugno 2013 non siano stati sottoscritti i contratti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), e all'articolo 3, comma 5, lettera c), le Regioni e le province autonome decadono dal diritto all'ottenimento delle anticipazioni ivi previste.
  2. A partire dal 16 settembre 2013, i crediti non prescritti, certi, liquidi, esigibili, maturati al 31 dicembre 2012, per somministrazione, forniture e appalti, nei confronti delle regioni e delle province autonome inadempienti, nonché nei confronti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale di competenza delle regioni inadempienti possono essere compensati, nel limite delle risorse di cui all'articolo 1, comma 10, con le somme dovute a titolo tributario, previdenziale e assistenziale con le modalità di cui all'articolo 9, comma 1, capoverso «Art. 28-quinquies», comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, mediante l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.
  3. A partire dal 16 settembre 2013, i crediti non prescritti, Certi, liquidi, esigibili e non contestati, maturati al 31 dicembre 2012, per somministrazione, forniture e appalti, nei confronti delle Amministrazione dello Stato che non hanno provveduto alla predisposizione degli elenchi dei debiti scaduti di cui all'articolo 5, comma 1, possono essere compensati con le somme dovute a titolo tributario, previdenziale e assistenziale con le modalità di cui al secondo periodo e seguenti dell'articolo 9, comma 1.
  4. Ai fini della programmazione delle risorse finanziarie necessarie a garantire adeguate coperture alle esigenze di tesoreria determinate dalle minori entrate generate dalle compensazioni di cui ai comma 2 e 3, l'esercizio della compensazione può essere esercitato secondo la seguente graduazione cronologica:
   a) A partire dalla data del 16 settembre 2013, possono essere compensati i crediti maturati alla data del 31 dicembre 2011;
   b) A partire dalla data del 1o gennaio 2014, possono essere compensati i crediti maturati alla data del 30 giugno 2012;
   c) A partire dalla data del 1o gennaio 2014, possono essere compensati i crediti maturati alla data del 31 dicembre 2012.