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Articolo aggiuntivo n. 13.04 al ddl C.1310 in riferimento all'articolo 13.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 16/07/13

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas emana un provvedimento di riforma della disciplina del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili basato sui seguenti princìpi:
   a) innalzamento della soglia massima per l'accesso al servizio fino a 5 MW di potenza;
   b) esclusione dell'obbligo di coincidenza fisica tra i punti di immissione e di prelievo per tutti gli utenti che si avvalgono del servizio in conto scambio, tenuto conto degli oneri di dispacciamento, trasmissione, distribuzione e gestione della rete elettrica.