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Proposta di modifica n. 14.2 al ddl C.1310 in riferimento all'articolo 14.

testo emendamento del 16/07/13

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: al 31 dicembre 2013 e sostituire il secondo periodo con il seguente: La detrazione spettante ai sensi del primo periodo, si applica nella misura del 65 per cento alle spese sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con i seguenti:
  2. Ai maggiori oneri conseguenti alle disposizioni di cui al comma 1, stimati in 150 milioni a decorrere per l'anno 2014, e 250 milioni dal 2015, si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui al comma 2-bis.
  2-bis. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi complessivamente non inferiori a 150 milioni di euro per l'anno 2014 e 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.