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Articolo aggiuntivo n. 7.0.1 al ddl S.1215 in riferimento all'articolo 7.
  • status: Inammissibile (IMPROPONIBILE)

testo emendamento del 13/02/14

IMPROPONIBILE

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

        1. È autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per il rimborso, agli Enti territoriali ed alle Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, delle spese sostenute per fronteggiare le eccezionali nevicate che hanno colpito, nel mese di febbraio 2012, il territorio delle regioni Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria, non rientranti nelle autorizzazioni di spesa rilasciate dal Dipartimento della protezione civile a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 2012. Le risorse sono poste a carico del Fondo per la protezione civile.

        2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è adottato il piano di riparto delle risorse di cui al comma 1, da destinare alle Regioni per il successivo trasferimento agli enti locali, nonché alle Strutture operative del servizio nazionale della protezione civile intervenute per il superamento della situazione di criticità, in relazione alle spese effettivamente. sostenute per assicurare l'assistenza alla popolazione, il reperimento dei materiali, l'impiego di mezzi per la rimozione della neve, ivi compreso l'acquisto di carburante, e l'acquisto di sale, nonché, limitatamente al 30 per cento, gli oneri sostenuti per l'impiego del personale e comunicate al Dipartimento della protezione civile dalle Strutture operative del servizio nazionale di protezione civile, nonché dalle Regioni, di cui al comma 1, all'esito della ricognizione effettuata successivamente ai predetti eventi.

        3. Le risorse di cui al presente articolo, fatta eccezione per quelle relative al ristoro delle spese sostenute dalle Strutture operative del servizio nazionale della protezione civile, sono trasferite agli Enti locali per il tramite delle Regioni interessate e sono escluse dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno. Per le finalità di cui al presente comma è disposta l'apertura di apposita contabilità speciale.

        4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico del Fondo per la protezione civile opportunamente integrato con 100 milioni di euro derivanti dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al maggiore gettito IVA, come previsto dal comma 362, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

        5. I titolari. di contabilità speciale di cui al comma 3 sono soggetti all'obbligo di rendicontazione di cui all'articolo 5, comma 5-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni ed integrazioni».