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Proposta di modifica n. 16.7 al ddl C.1310 in riferimento all'articolo 16.
argomenti:  

testo emendamento del 16/07/13

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, articolo 1, comma 1, primo capoverso, dopo le parole: «Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche» sono inserite le seguenti: «e delle società,»;
  1-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 16-bis, comma 1, lettera l), è aggiunto il seguente periodo: «Per le spese relative ad interventi di bonifica dall'amianto e connessa installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, fermi restando i valori massimi, le detrazioni spettano per una quota pari al 65 per cento delle spese stesse.»
  1-quater. Agli oneri di cui ai commi 1-bis e 1-ter, valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2013 e in 180 milioni a decorrere dall'anno 2014 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.