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Proposta di modifica n. 21.2 al ddl C.1310 in riferimento all'articolo 21.

testo emendamento del 16/07/13

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata a decorrere dall'anno 2013 fino a 4 miliardi di euro. Ai maggiori oneri di cui al presente comma si provvede secondo quanto previsto dal presente articolo nonché secondo quanto disposto dai successivi commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies.
  1-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2013 è istituita l'imposta nazionale progressiva sui grandi patrimoni immobiliari. L'imposta è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale di immobili ad uso abitativo il cui valore complessivo è superiore a 800.000 euro ed è determinata e percepita dallo Stato. Per i soggetti persone fisiche di cui al comma precedente, l'imposta si determina applicando per ciascun scaglione di valore le seguenti aliquote:
   a) da 1.200.000 euro a 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,50 per cento;
   b) oltre 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,80 per cento.

  1-ter. Entro il 31 luglio 2013, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori di cui al comma 1-bis.
  1-quater. Dall'applicazione dell'imposta di cui al comma 1-bis sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni. Tale imposta non abbatte l'imponibile IRPEF, è dovuta rispetto al valore complessivo delle unità immobiliari di proprietà al 31 luglio di ciascun anno ed, infine, è versata in unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno. Il valore complessivo è calcolato sommando i valori determinati in base all'articolo 5 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dal presente articolo.
  1-quinquies. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.