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Proposta di modifica n. 5.2 al ddl C.2027 in riferimento all'articolo 5.

testo emendamento del 17/02/14

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo 13 settembre 2013, n. 108, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:«2-bis. Il termine di sei mesi di cui al comma 2 s'intende prorogato di ulteriori sei mesi qualora chiunque detenga i sistemi antincendio contenenti sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento ne dia comunicazione, entro il medesimo termine di cui al comma 2, ai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, indicando l'ubicazione dell'impianto, la natura e la quantità della sostanza secondo il formato di cui all'allegato I.»

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