Proposta di modifica n. 1.500 al ddl S.890 in riferimento all'articolo 1.
  • presentato il 16/07/2013 in VI Finanze e tesoro del Senato dai Relatori.
  • status: Approvato

testo emendamento del 16/07/13

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 inserire il seguente: "1-bis. L'incentivo di cui al comma 1 non spetta per le assunzioni con contratti di lavoro domestico.";

b) al comma 2, sopprimere la lettera c);

c) sostituire il comma 3 con il seguente: "3. Le assunzioni di cui al comma 1 devono comportare un incremento occupazionale netto, salvo che il posto o i posti occupati si siano resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale. I lavoratori per i quali si sia concluso il rapporto di lavoro di cui al periodo precedente non possono coincidere con i lavoratori in riferimento ai quali lo stesso datore di lavoro può beneficiare dell'incentivo di cui al comma 4."

d) al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali fornisce comunicazione della data di decorrenza dell'incentivo mediante avviso pubblicato sul sito internet istituzionale.";

e) al comma 12, sostituire le parole: "per le regioni del Mezzogiorno" con le seguenti: "per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia";

f) al comma 12, lettera b), sopprimere il secondo periodo;

g) al comma 15 sopprimere le parole: "anche non rientranti nel Mezzogiorno" e sopprimere il secondo periodo.