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Proposta di modifica n. 1.22 al ddl S.890 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 16/07/13

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

        «4. L'incentivo è pari a:

            a) metà della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di 18 mesi, per le assunzioni effettuate nelle regioni del Mezzogiorno;

            b) un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di 18 mesi, per le assunzioni effettuate in tutte le altre regioni.

        4-bis. L'incentivo è corrisposto al datore di lavoro unicamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le diverse regole vigenti per il versamento dei contributi in agricoltura.

        4-ter. Ilvalore mensile dell'incentivo non può comunque superare l'importo di:

            a) novecentosettantacinque euro per lavoratore assunto ai sensi del presente articolo, nel caso di cui al comma 4, lettera a);

            b) seicentocinquanta euro per lavoratore assunto ai sensi del presente articolo, nel caso di cui al comma 4, lettera b)

        Conseguentemente, al comma 12, dopo la lettera b), inserire la seguente:

            «b-bis) nella misura di 56 milioni di euro per il 2013, di 43 milioni di euro nel 2014 e di 51 milioni di euro a decorrere dal 2015, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 22-bis».

        E conseguentemente ancora, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

        «22-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg" sono sostituite dalle seguenti: "Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg" e le parole: "Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg" sono sostituite dalle seguenti: "Oli lubrificanti euro 900, 00 per mille kg"»