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Proposta di modifica n. 1.23 al ddl S.890 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 16/07/13

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «L'incentivo è pari, per un periodo di 18 mesi, al 30 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per lavoratore assunto ai sensi del presente articolo e al 35 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per lavoratore assunto ai sensi del presente articolo nel caso di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno di 20 punti percentuali a quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi di 10 punti percentuali quello maschile. Le aree di cui al precedente periodo sono individuate ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modiche e integrazioni. L'incentivo è corrisposto al datore di lavoro unicamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le diverse regole vigenti per il versamento dei contributi in agricoltura».