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Articolo aggiuntivo n. 1.0.2 al ddl S.890 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 16/07/13

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Interventi straordinari per favorire l'occupazione)

        1. In considerazione della perdurante crisi occupazionale, per il periodo di 3 anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti collettivi di lavoro, secondo le regole e le procedure definite dall'Accordo interconfederale tra Confindustria e CGIL, CISL, UIL sulla rappresentanza sindacale del 31 maggio 2013 e successive integrazioni, in attuazione dell'Accordo interconfederale tra Confindustria e CGIL, CISL e UIL del 28 giugno 2011, possono prevedere l'instaurazione di contratti a tempo determinato per una durata minima di sei mesi ed una massima di trentasei mesi, ferma restando la possibilità di stipulare un contratto a termine di durata inferiore a sei mesi, ai sensi della normativa generale vigente.

        2. Nei casi di cui al comma l, le ragioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, nonché le ragioni di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si intendono sussistenti.

        3. Entro il predetto limite di durata massima di 36 mesi, più successivi contratti a tempo determinato possono essere stipulati, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, senza l'osservanza dei termini di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, o anche senza soluzione di continuità.

        4. Qualora, per effetto di successione di contratti a termine stipulati a norma del presente articolo, o comunque a norma del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, o di altre disposizioni di legge, il rapporto di lavoro tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe o rinnovi ed indipendentemente dagli eventuali periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato.

        5. La prosecuzione o il rinnovo dei contratti a termine di cui al presente articolo oltre la durata massima prevista dal medesimo articolo ovvero la loro trasformazione in contratti di collaborazione privi dei caratteri della prestazione d'opera o professionale, determinano la trasformazione degli stessi contratti in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

        6. Per quanto non diversamente disposto dai precedenti commi, ai contratti a tempo determinato disciplinati dal presente articolo si applicano le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e del capo I del titolo III del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».