Proposta di modifica n. 1.204 al ddl S.1299 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 20/02/14

Al comma 16-quater dopo le parole: «del 30 maggio 2013.», inserire il seguente periodo: «L'anticipo degli oneri di gara da parte del gestore uscente alla Stazione Appaltante sarà corrisposto soltanto a valle della pubblicazione del bando di gara».