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Proposta di modifica n. 6.4 al ddl S.890 in riferimento all'articolo 6.
  • status: Ritirato
argomenti:  

testo emendamento del 16/07/13

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

        «Art. 6. – 1. Allo scopo di garantire la piena attuazione dei percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP) nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al Capo III del decreto legislativo n. 226/2005, soprattutto per favorire l'occupazione dei giovani attraverso l'apprendistato e il loro rientro in formazione, il regime di sussidiarietà integrativa e complementare degli Istituti Professionali relativo ai percorsi di IeFP cessa con l'anno scolastico 2017/2018.

        2. Nella fase transitoria relativa agli anni scolastici 2013/2014 – 2015/2016, gli Istituti Professionali di Stato continuano a realizzare i percorsi di IeFP in regime di sussidiarietà integrativa, oltreché complementare, rafforzando la collaborazione con le strutture formative accreditate dalle Regioni soprattutto nell'ambito dei Poli tecnico professionali secondo le linee guida di cui all'articolo 52 del decreto legge n. 5 del 2012, convertito con la legge n. 35 del2012, a sostegno dell'occupazione giovanile e della crescita delle filiere produttive del territorio. A tal fine, gli Istituti Professionali possono utilizzare spazi di flessibilità nelle prime, seconde e terze classi entro il 40 per cento dell'orario annuale delle lezioni, soprattutto per diffondere l'apprendimento in laboratorio e i tirocini formativi, nel rispetto degli ordinamenti vigenti e nei limiti delle consistenze di organico previste, senza determinare esuberi di personale e ulteriori oneri per la finanza pubblica».